“Nel Condominio di edifici, il principio secondo cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo a oggetto non diritti su un servizio comune, ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condominio. Pertanto, poichè in tali controversie, non vi è correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al corretto finanziamento dei servizi stessi, la legittimazione ad agire ed impugnare spetta esclusivamente all’amministratore, sicchè la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo esclude la possibilità per il condominio di impugnarla.”
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 1208 del 18 gennaio 2017