“E’ nulla, anche se addirittura assunta all’unanimità , la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese e costituisce innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120, comma 2, del Cc. l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto determina una limitazione all’uso e al godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune.”
Cass. Civ. Sez. II Sentenza 25 gennaio 2017 n. 1898