“Premessa la legittimazione passiva dell’amministratore per qualunque azione abbia a oggetto parti comuni dello stabile condominiale, l’individuazione della natura del bene controverso deve avvenire tenendo conto che l’art. 1117 del Cc. contiene un’elencazione non tassativa ma solo esemplificativa delle cose comuni, essendo tali, salvo risulti diversamente dal titolo, anche quelle aventi un’oggettiva e concreta destinazione al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità immobiliari di proprietà individuale.”
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 5 gennaio 2017 n. 133