«

»

Poteri dell’assemblea – Approvazione del conto consuntivo

“Spetta all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate di iniziativa dell’amministratore. Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi sulla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini,ma deve limitarsi al riscontro di legittimità. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è suscettibile di controllo da parte del giudice – attraverso l’impugnativa di cui all’articolo 1137 del Cc – l’operato dell’assemblea condominiale in relazione alla questione inerente all’approvazione in sede di rendiconto di spese che si assumano superflue.”