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Approvazione del bilancio – Tenuta della contabilità da parte dell’amministratore

“In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci della società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Inoltre, non si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa.”

Cass. Civ. Sez. II Sentenza 11 gennaio 2017 n. 454