“Il provvedimento in camera di consiglio, statuente la revoca dell’amministratore del condominio, ha efficacia, ai sensi dell’articolo741 del Cpc, dalla data dell’inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso. Gli atti compiuti dall’amministratore in data anteriore a quella dell’inizio dell’efficacia del provvedimento camerale dispositivo della sua revoca – pertanto – non sono viziati da alcuna automatica invalidità e continuano a produrre effetti e a essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio.”
Cass. Civ. Sez. II Sentenza 11 gennaio 2017 n. 454