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Parti comuni – Installazione di un dispositivo servo scale

“In materia di eliminazione di barriere architettoniche la Legge 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicchè la sopraelevazione dell’esistente impianto di ascensore e il conseguente ampliamento della scala padronale, non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l’ esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o comunque alteri l’aspetto architettonico dell’edificio all’autorizzazione del condominio.

Tale disposizione del regolamento condominiale, risulta infatti recessiva rispetto all’esecuzione di opere indispensabili ai fini di un’effettiva abitabilità dell’immobile, dovendo in tal caso verificarsi che dette opere, se effettuate a spese del condominio interessato, rispettino i limiti previsti dall’art. 1102 del Codice Civile.”

 

Sezione II, Sentenza 28 marzo 2017 n. 7938