“La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estenzione rispetto alla superficie complessiva, non da luogo a una innovazione vietata dall’art. 1120 del Cc. non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, nè alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, e, anzi da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini.”
Cass. Civ. II Sezione, Sentenza 6 dicembre 2016 n. 24960