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Delibera assembleare – Decreto ingiuntivo

“Il principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta, è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli di autonoma considerazione.
Il giudice pertanto non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuta ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Cc. in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma 2 del Cc. l’esecuzione della delibera.

Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione  e dell’accoglimento dell’impugnativa della delibera, poichè le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito.”

 

Sezione II, Sentenza 23 febbraio 2017 n. 4675