“In materia condominiale sono nulle le delibere dell’assemblea prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile e illecito perchè contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume, le delibere con oggetto non rientrante nelle competenze dell’assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini e le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Ne consegue che sono da considerare nulle anche quelle delibere con cui, a maggioranza, siano stati stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese in difformità da quanto disposto dall’art. 1123 del Cc o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, giacchè si tratta di deliberazione che incide su diritti individuali del singolo condominio.”
Tribunale di Treviso, Sentenza n. 18 ottobre 2016 n. 2554