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Gestione di iniziativa individuale – Anticipazione spese – Rimborso

“L’articolo 1134 del Cc. fissa criteri particolari, in deroga al disposto dell’articolo 1110 del Cc. dettato in tema di comunione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del comunista il quale ha anticipato le spese necessarie per la cosa comune nel caso di trascuranza degli altri partecipanti e dell’amministratore.

Nel condominio, infatti, la trascuranza degli altri partecipanti e dell’amministratore non è sufficiente.

Il condomino in particolare, non può – senza interpellare gli altri condomini e l’amministratore e, quindi, senza il loro consenso – provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di spese urgenti.”

 

Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 23 settembre 2016 n. 18759