“In materia condominiale, la sentenza che accoglie la domanda di revisione e/o modifica delle tabelle millesimali, non ha natura dichiarativa ma costitutiva per cui l’efficacia di tale sentenza decorre dal passato in giudicato. Ne consegue che è invalida la delibera assunta con i nuovi valori proporzionali di ripartizione prima del passaggio in giudicato del provvedimento perché contrari a quelli che si sarebbero dovuti applicare. Del pari annullabile è la delibera assunta con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea e adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta.”
Corte d’Appello di Milano sezione III, Sentenza 16 febbraio 2016 n. 564