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Decoro architettonico – Modifica autonoma delle parti esterne

“In tema di condominio, il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune ai sensi dell’art. 1117 del Cc. il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare.
Di conseguenza, giacchè la tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell’edificio è visibile e apprezzabile dall’esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità, il proprietario dell singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne siano esse comuni o di proprietà individuale (come ad esempio la tamponatura esterna di un balcone rientrante), che incidano sul decoro architettonico dell’intero corpo di fabbrica o di parti significative di esso.”

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza 7 settembre 2016, n. 17695