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Regolamento convenzionale – limiti alla destinazione delle proprietà esclusive – servitù atipiche

“La previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione di proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio di diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento di un corrispondente interesse creditorio. Pertanto l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi dell’articolo 2659 comma 1 e 2 del Cc e dell’articolo 2665 del Cc, le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale.”

 

Cass. Civ., Sezione II, Sentenza 6 luglio – 18 ottobre n. 21024