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Parti comuni – Titolo contrario alla presunzione di comunione di un bene

“In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati nell’articolo 1117 del Cc, non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumere la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art.1117 del Cc. occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio, e quindi al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto.

Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni risulti riservata a uno solo dei contraenti , deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero dei beni comuni.”

Cassazione Civile Sezione II, Sentenza 5 maggio 2016 n. 9035