“L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia alla assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131, commi 2 e 3 del Cc, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. (In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo concedendo termine alla parte resistente per produrre la delibera condominiale di autorizzazione a resistere all’avverso ricorso e a proporre ricorso incidentale).”
Cass. Sez. II, Ordinanza 11 aprile 2016 n. 7045