Il Codice
Le competenze dell'Amministratore
Le prestazioni ordinarie dell'Amministratore condominiale, come previste dagli articoli del Codice Civile.
Esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, con convocazione annuale per l'approvazione del rendiconto condominiale (art. 1130-bis) e vigilanza sull'osservanza del regolamento di Condominio.
Disciplina dell'uso delle cose comuni e della fruizione dei servizi nell'interesse comune.
Riscossione dei contributi ed erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni.
Compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.
Esecuzione degli adempimenti fiscali.
Cura della tenuta del registro di anagrafe condominiale, con generalità dei proprietari, dati catastali di ciascuna unità immobiliare ed ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Cura della tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità.
Conservazione di tutta la documentazione inerente alla gestione, sia per il rapporto con i condomini sia per lo stato tecnico-amministrativo dell'edificio.
Fornitura, al condomino che ne faccia richiesta, di attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Redazione del rendiconto condominiale annuale e convocazione dell'Assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Predisposizione e invio del rendiconto e del preventivo ordinario con i relativi riparti.
Cura dei rapporti con i fornitori ed eventuali dipendenti del Condominio.
Convocazione della riunione annuale del Consiglio di Condominio, ove esistente.
Apertura e gestione del conto corrente bancario del Condominio.
Consultazione di tecnici legali, richiesta preventivi ordinari, ricerca di fornitori, rapporti con le proprietà contigue, stipula e/o aggiornamento della polizza d'assicurazione.
Messa a disposizione, previo appuntamento, dei documenti relativi al Condominio e, prima dell'Assemblea, dei documenti giustificativi delle spese e dell'estratto conto bancario.
Richiesta dei preventivi per ogni intervento straordinario.
Riscossione dei contributi dai condomini, anche con tempestivo ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.
Compimento, anche mediante procedure giudiziarie, degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, con immediata comunicazione all'assemblea.
Compimento di quant'altro previsto dalla legge e dalle vigenti normative in materia ordinaria.
Riferimento normativo: artt. 1129, 1130, 1130-bis, 1131 del Codice Civile.