“In tema di condominio negli edifici, la cosidetta “altana” (denominata anche “belvedere”), struttura tipica dei palazzi veneziani, non costituisce nuova fabbrica in sopraelevazione, agli effetti dell’art. 1127 del Cc. in quanto dà luogo a un intervento che non comporta lo spostamento in alto della copertura, mediante occupazione della colonna d’aria sovrastante il medesimo fabbricato, quanto, piuttosto, la modifica della situazione preesistente attuata attraverso una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con relativo potenziale impedimento all’uso degli altri condomini; l’altana, consistendo in una modifica della situazione preesistente mediante una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte della porzione comune del tetto con relativo impedimento agli altri condomini dell’inerente uso, comporta la violazione del divieto stabilito dall’art.1120, comma 2,del Cc, essendo indubbio che gli altri condomini vengono privati delle potenzialità di uso della parte di tetto occupata dalla struttura dellaltana a beneficio esclusivo del condominio che l’ha realizzata.”
Cass civ. Sezione II, Sentenza 15 novembre 2016 n. 23243