“In relazione alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni, che l’amministratore del Condominio abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, deve sempre ritenersi consentito dall’Assemblea di approvare successivamente le spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di delibera comune riconducibile fra le attribuzioni conferitole dell’articolo 1135 del C.C.; pertanto, è consentito all’Assemblea, in presenza di spese di manutenzione derivanti da un incarico conferito dall’Amministratore a un professionista, l’adozione di una delibera in cui si chieda conto dell’operato del tecnico e si richieda una riduzione del compenso da questo stesso preteso.”
Cass. Sezione II, Sentenza 25 maggio 2016 n. 10865