“L’art. 1117 del Cc, letto sistematicamente con l art. 840 dello stesso codice implica che il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio (seppur non menzioonato espressamente dalla elencazione esemplificativa data dall’art. 1117 del Cc.) va considerato di proprietà condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva uno dei condomini. Nessun condominio pertanto, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, può procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandimento di quelli preesistenti, in quanto attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio, privandoli dell’uso e del godimento a essa pertinenti.La condotta del condomino che, senza il consenso degli altri partecipanti proceda a scavi in profondità del sottosuolo, acquisendone la proprietà – in particolare – finirebbe con l’attrarre la cosa comune nella disponibilità esclusiva ed è quindi configurabile, in tale evenienza, uno spoglio denunciabile con azione di reintegrazione dell’amministratore condominiale, al fine di conseguire il recupero del godimento della cosa, illecitamente sottratto.”
Cass. Sez. II, Sentenza 30 marzo 2016 n. 6154