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Lastrico solare in uso esclusivo – Danni – Ripartizione tra i condomini

“In tema di condominio degli edifici, allorquando in tema di lastrico solare non sia comune a tutti i condomini , dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 del Cc, sia il condominio, in quanto la funzione  di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art.1130, primo comma, n. 4 del Cc) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4 del Cc). Il concorso di tale responsabilità, salva la rigorosa prova contraria  della referibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 del Cc, il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.”

Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 9449, 28 aprile – 10 maggio 2016