“Le attribuzioni dell’assemblea condominiale, previste dall’articolo 1135 del Cc., sono circoscritte alla verifica e all’applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, con la conseguenza che deve ritenersi nulla e non meramente annullabile anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall’articolo 1126 del Cc. senza che i condomini abbiano manifestato l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell’art. 1421 del Cc. anche dal condominio che abbia partecipato all’assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purchè alleghi e dimostri di avervi interesse, giacchè non opera nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere.”
Cass. Sez. II Sentenza 23 marzo 2016 n. 5814