“Non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione del regolamento condominiale che stabilisca le carattristiche , i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio. Invero, in tema di condominio degli edifici, l’articolo 1138, comma 4 del Cc. pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’articolo 1129 del Cc. la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico, non preclude però che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinate caratteristiche, requisiti o titoli professionali. (Nella specie il regolamento di condominio prevedeva che “l’amministratore dovrà essere un libero professionista iscritto al rispettivo alboe/o associazione, ordine o collegio di appartenenza”.Deducendo il ricorrente che il regolamento condominiale non potesse derogare alle norme di legge che regolano la nomina dell’amministratore, vietando che tale nomina fosse conferita a una società di persone, in applicazione del principio che precede la Suprema corte ha rigettato il motivo).”
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 30 novembre 2016 n. 24432