“Ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 del Cc, il verbale della assemblea di condominio deve contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delelga, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali.
Tuttavia, dovendo il verbale attestare quanto avviene in assemlea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rivelazione non abbia preceduto l’assemblea, giacchè tale incompletezza non diminuisce la possibilità di un controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.”
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 23 settembre 2016 n. 18754