«

»

Delibera assembleare – legittimazione all’impugnazione

“In tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonchè ai presenti e ai consenzienti senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri.

Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poichè per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri.

Perciò nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’articolo 331 del Cpc, deve disporre l’integrazione del contraddittorio, nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa indicibile.”

Cass. Sez. II, Sentenza 12 febbraio 2016 n. 2859