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Sopraelevazione – Trasformazione dei locali preesistenti – Incremento delle superfici o delle volumetrie – Indennità dovuta dal proprietario dell’ultimo piano

“L’indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, ai sensi dell’articolo 1127 del codice civile, non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti, mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall’aumento dall’altezza del fabbricato. Tale indennità trae fondamento dall’aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all’incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell’area occupata ai sensi dell’articolo 1127, quarto comma del codice civile.”

Cass. Sez. II, Sentenza 7 gennaio 2016 n. 105